- Nel caso di utilizzo e/o custodia di gas
tossici occorre richiedere l'autorizzazione alla ASL territorialmente
competente
- Autorizzazione scarichi
idrici
- Adempimenti per lo smaltimento rifiuti
- Autorizzazioni all'allaciamento rete elettrica, gas, acqua
- Omologazione all'ISPELS
impianti di terra e parafulmini
- Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la
documentazione per L'iscrizione al catasto dell'immobile, dicui all'art.52 della legge 28/2/85, n.47, immediatamente dopo l'ultimazione
dei lavori dei lavori di finitura e comunque entro trenta giorni dall'installazione degli infissi.
Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della documentazione
con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.
- Nel caso di impianti produttivi, quando il collauso sia previsto dalle
norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla
normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente
né economicamente, in modo diretto o indiretto, allimpresa, che ne attestano
la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge
e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare
la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla
tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. Il certificato
positivo di collaudo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di
agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
- L'autorizzazione di agibilità relativa ad immobili non abitativi di cui all'art. 221 T.U. 26.7.1934, n.1265,
deve riguardare solo la sanità "degli ambienti", e quindi il solo manufatto edilizio, non già
l'attività contigente che vi si svolge, soprattutto dopo l'entrata in vigore della L.425/94
- Il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di sicurezza
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