La realizzazione di un insediamento produttivo
"percorso tipo"



COMMISSIONE EDILIZIA
  • Domanda di concessione con i vari allegati
  • Relazione con schema smaltimento acque reflue
  • Relazione con sistema di smaltimento rifiuti
  • Relazione con sistema di approvvigionamento acqua potabile
  • Progetto impianto elettrico edifici industriali e civili
    (da depositare presso il comune contestualmente al progetto edilizio, per impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione; presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazione alla costruzione; L. 46/90; DPR 447/91);
  • Progetto impianti tecnologici per edifici civili
    (da depositare presso il comune, contestulamente al progetto edilizio, per impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione; presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazione alla costruzione; L.46/90; DPR 447/91)


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DOPO LA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
  • Progetto redatto per il parere di conformità dei VV.F.
    (dopo la pronuncia della commissione edilizia occorre chiedere il parere di conformità al Comando Provinciale dei VV.F.)
  • Nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento
    (se gli uomini/giorno per la realizzazione dell'opera rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs. 494/96)
  • Progetto per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
    (L.203/88; Decreto 25/7/91)
  • Progetto per la Valutazione di Impatto Ambientale
    (nel caso in cui l'opera rientra nelle categorie della L.349/86; DPCM 377/98)
  • Notifica alla ASL ai sensi dell'art.48 del DPR 303/56
    (se vi sono più di tre operai)


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PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
  • Nomina del direttore dei lavori
  • Nomina del collaudatore
  • Scelta dell'impresa che deve realizzare i lavori
  • Nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
    (se gli uomini/giorno per la realizzazione dell'opera rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs.494796)
  • Il costruttore denuncia al Genio Civile : nome e recapito:committente, progettista, direttore dei lavori e costruttore; 2 copie del progetto firmato dal progettista,due copie relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori;dichiarazione del collaudatore designato
  • Progetto edificio/impianto termico
    (da depositare insieme alla denuncia di inizio lavori)
  • Autorizzazioni occupazione suolo pubblico, attraversamenti sede stradale, ecc.
  • Autorizzazioni all'allacciamento rete elettrica, gas, acqua per il cantiere
  • Smaltimento rifiuti da demolizioni


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ALLA FINE DEI LAVORI
  • Nel caso di utilizzo e/o custodia di gas tossici occorre richiedere l'autorizzazione alla ASL territorialmente competente
  • Autorizzazione scarichi idrici
  • Adempimenti per lo smaltimento rifiuti
  • Autorizzazioni all'allaciamento rete elettrica, gas, acqua
  • Omologazione all'ISPELS impianti di terra e parafulmini
  • Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la documentazione per L'iscrizione al catasto dell'immobile, dicui all'art.52 della legge 28/2/85, n.47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori dei lavori di finitura e comunque entro trenta giorni dall'installazione degli infissi.
    Il catasto restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della documentazione con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.
  • Nel caso di impianti produttivi, quando il collauso sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, allimpresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. Il certificato positivo di collaudo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
  • L'autorizzazione di agibilità relativa ad immobili non abitativi di cui all'art. 221 T.U. 26.7.1934, n.1265, deve riguardare solo la sanità "degli ambienti", e quindi il solo manufatto edilizio, non già l'attività contigente che vi si svolge, soprattutto dopo l'entrata in vigore della L.425/94
  • Il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di sicurezza


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