REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
 
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Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive, istituito ai sensi del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV) ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 e successive modificazione e integrazioni.

 
Art. 2 (Finalità)

1. Lo Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'ente assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio.
 
2. Lo Sportello Unico è finalizzato a favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale già esistente, unificando e semplificando la complessità degli adempimenti amministrativi e dei vincoli burocratici a carico degli imprenditori e a promuovere lo sviluppo locale.
 
3. Con le disposizioni contenute nel presente regolamento l'amministrazione adegua l'organizzazione comunale per l'attuazione della finalità di cui al comma 2 e individua i soggetti che hanno il dovere di assicurare il pieno e tempestivo esercizio degli adempimenti conseguiti.
 
4. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

 
Art. 3 (Funzioni)

1. Con l'istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive, previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 447 del 20.10.1998, questo ente intende realizzare un cambiamento profondo del ruolo del Comune che deve diventare un attore primario dello sviluppo e della promozione economica del territorio.
 
2. Allo Sportello Unico vengono attribuite le seguenti funzioni di carattere :
 
a) Promozionale per lo sviluppo locale attraverso l'attuazione di iniziative e strumenti rivolti a diffondere la conoscenza, le potenzialità e le offerte produttive del territorio con la finalità di attirare investimenti ;
 
b) Informativo-Operativo per l'accoglienza delle istanze e l'assistenza all'utenza (orientamento e consulting di sportello).
 
c) Amministrativa per la gestione e il monitoraggio operativo del procedimento unico ;
 
d) Informativo e di supporto sulle opportunità offerte dal "sistema" di agevolazioni e attività di accesso ai finanziamenti per le attività produttive.
 
3. In particolare, per la gestione del procedimento unico, lo Sportello è competente in materia di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi relativi alla realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la cessazione, la riattivazione, la riconversione delle attività produttive, la localizzazione e la ri-localizzazione degli stessi impianti produttivi, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

 
Art. 4 (Prerogativa e collocazione organizzativa)

1. Il Comune di Cirò Marina, pur promuovendo forme di collaborazione con altri Enti locali, soprattutto nell'ambito provinciale, esercita singolarmente le funzioni amministrative previste dall'art. 23 del D.lgs. 112/98 nel rispetto dei principi precisati dall'art. 2 del presente regolamento.
 
2. L'ufficio Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente funzionali alla propria attività. Il personale dello Sportello Unico può richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili di altri uffici e/o servizi, direttamente o tramite il Segretario comunale, coordinando tempi e modalità.
 
3. L'ufficio Sportello Unico assume, all'interno dell'ente, la natura di unità organizzativa in posizione di staff, alle dipendenze del Direttore Generale.
 
4. Alla struttura ed allo Sportello Unico sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.

 
Art. 5 (Resonsabilile della struttura, compiti e dotazioni)

1. A capo della struttura unica, titolare delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi è preposto un responsabile unico del procedimento di designazione da parte del Sindaco - anche esterno al personale del Comune - ai sensi del succ. comma 8, che curerà l'intero procedimento per il rilascio delle relative autorizzazioni, in quanto tale responsabile anche dello Sportello Unico.
 
2. Lo stesso è titolare di tutte le potestà amministrative, aventi efficacia interna ed esterna all'ente, di iniziativa, di coordinamento, di direzione e provvedimentali, non di competenza degli organi politici, di governo dell'ente.
 
3. Il Responsabile del procedimento unico preposto allo Sportello Unico è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Risponde, nei confronti degli organi di Direzione politica, in particolare :
 
a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici ;
 
b) della funzionalità della struttura organizzativa
 
c) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei procedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi ;
 
d) del buon andamento e della economicità della gestione.
 
4. In via meramente esemplificativa, il responsabilità della struttura sovrintende a tutte le attività necessarie alla semplificazione del procedimento unico in materia di insrdiamenti produttivi ed in particolare ;
- dispone che siano prontamente effettuate le comunicazioni agli interessati ;
- dispone che siano effettuate le audizioni con le imprese ;
- coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti interessati e coinvolti nel procedimento unico, anche tramite l'emanazione di apposite direttive, al fine di assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'ente ed un sollecito espletamento dei propri adempimenti ;
- segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico ;
- sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti ;
- propone o, se a ciò delegato dal Sindaco, indice le Conferenze di servizi ;
 
5. Il designato responsabile deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività dello Sportello Unico sia sempre improntata ai seguenti principi :
 
a) massima attenzione all'esigenza dell'utenza ;
 
b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile ;
 
c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative,
 
d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari,
 
e) standardizzazione della modulistica e delle procedure,
 
f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.
 
6. Il responsabile del procedimento unico può individuare altri funzionari, addetti alla Struttura, quali responsabili di fasi sub-procedimentali, attribuendo loro la responsabilità di tutti i connessi adempimenti istruttori.
 
7. Il Sindaco può delegare, al responsabile del procedimento unico in materia di insediamenti produttivi, l'indizione della Conferenza di servizi e delle audizioni di cui al D.P.R. n. 447/98.
 
8. La nomina del responsabile della struttura è effettuata dal Sindaco, con provvedimento motivato, nel rispetto dei requisiti di formazione culturale, capacità professionale e manageriale, stabiliti nel regolamento degli uffici e dei servizi. La designazione potrà avvenire anche mediante incarico a figura professionale esterna rispetto ai dipendenti del Comune
 
9. L'atto di nomina deve anche contenere l'indicazione del funzionario, preferibilmente addetto alla Struttura competente in materia di insediamenti produttivi, incaricato per la sostituzione del responsabile della struttura in tutti i casi di suo impedimento temporaneo.
 
10. Il Funzionario posto a capo della Struttura, ed in quanto tale capo dello Sportello Unico, è responsabile in via esclusiva di tutti i procedimenti in materia di insediamenti produttivi, della connessa attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Inoltre fanno capo allo Sportello Unico tutti i procedimenti legati all'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali e artigianali.
 
11. A supporto dei Responsabile, l'ufficio dello Sportello Unico è composto da :
 
N. d'ord Profilo professionale Qualifica/categoria
1 Responsabile Area Tecnica Funzionario VIII q.f.
2 Capo Servizio Urbanistica Istruttore direttivo VII q.f.
3 Responsabile Area Serv. Finanze f.f. Istruttore direttivo VII q.f.
4 Addetto Servizio Tributi Istruttore VI q.f.
5 Addetto Servizio Commercio ed Artigianato Istruttore VI q.f.
6 Addetto Servizio AA.GG. Istruttore VI q.f.

 
Art. 6 (Attività dello Sportello)

1. Il responsabile dello Sportello Unico con periodicità quadrimestrale, riferisce sui risultati della sua attività agli organi generali di direzione.
 
2. Con cadenza, almeno annuale, viene redatto un documento nel quale dovrà risultare il consuntivo dell'attività del periodo in esame nonché elementi programmatici sui quali impostare l'attività dello sportello nell'anno successivo. Copia del documento viene trasmesso alla Camera di Commercio, al Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali e a quanti sono interessati allo sviluppo economico del territorio.

 
Art. 7 (Funzioni di coordinamento con gli uffici del comune)

1. Gli uffici Edilizia privata e Ambiente, il Centro Elaborazione Dati comunali e l'Ufficio Relazioni col Pubblico sono individuati come strutture che coadiuvano l'attività dell'ufficio dello Sportello Unico. Al responsabile di quest'ultimo spetta il potere di coordinare l'attività del suddetti uffici per ottenere la migliore efficienza ed efficacia dello Sportello Unico, limitatamente agli adempimenti che fanno capo a quest'ultimo.
 
2. Agli uffici Edilizia privata e Ambientale, di massima, compete in caso di :
- Costruzione di fabbricato : piano di lottizzazione, concessione edilizia ;
- Fabbricato esistente : rilascio licenza d'uso di immobili (agibilità) ;
- Svolgimento dell'attività : valutazione della compatibilità urbanistica in base al PRG ; rilascio del nulla osta per attività che implica l'autorizzazione alla scarico dei reflui nella fognatura comunale, parere igenico-sanitario della AUSL , autorizzazione della Regione per le emissioni in atmosfera, autorizzazione della Provincia per gli scarichi in corso d'acqua superficiali.
 
3. Il C.E.D., in particolare, di concerto col responsabile dello Sportello, dota l'ufficio dello Sportello Unico dei macchinari hardware necessari all'ufficio e provvede all'acquisizione e/o all'elaborazione del software necessario e alla pubblicazione in Internet dei dati. Il C.E.D. provvede, inoltre, su indicazione del responsabile dell'ufficio dello sportello, all'aggiornamento della modulistica e della procedura informatica, nonché alla formazione periodica del personale addetto all'ufficio, secondo tempi e modalità stabiliti e concordati col responsabile dello Sportello.
 
4. L'U.R.P. viene connesso sal C.E.D. in rete con lo sportello unico in sola visualizzazione, senza possibilità di modificare i dati, allo scopo di fornire ai cittadini notizie sullo stato d'avanzamento delle pratiche, per limitare il carico do lavoro di front-office dello Sportello Unico. Il responsabile dello Sportello Unico, di concerto col responsabile dell'U.R.P., può affidare a quest'ultimo il compito di rilevare il gradimento del servizio mediante questionari e ricerche, nonché il compito di raccogliere proposte di miglioramento. L ' U.R.P. provvede, inoltre a pubblicizzare l'istituzione e il funzionamento dello Sportello Unico, mediante comunicati stampa e pubblicazioni in Internet.

 
Art. 8 (Sistema informativo)

1. La Struttura responsabile del procedimento unico in materia di insediamenti produttivi e lo Sportello Unico sono dotati di un sistema informatico che garantisce l'accesso gratuito e chiunque desideri monitorare l'iter della sua pratica e ottenere informazioni, tramite un sistema di collegamenti con la Regione e le altre realtà associative del mondo del lavoro, circa agevolazioni e incentivi a sostegno degli investimenti, opportunità localizzative e rilocalizative, attività di promozione di internazionalizzazione delle imprese.
 
2. Il sistema informatico deve essere strutturato attenendosi ai seguenti principi.
a) creazione automatica di una scheda del procedimento contenente i seguenti dati : numero progressivo da attingere dal protocollo generale, data di acquisizione della domanda, tipologia del procedimento, soggetto richiedente, enti e/o uffici coinvolti, termine per la conclusione del procedimento e delle singole fasi ;
b) possibilità per il responsabile del procedimento di verificare in ogni momento l'iter della pratica individuando quale ufficio l'abbia presa in carica e controllando le scadenze dei termini previsti dal procedimento ;
c) collegamento con gli uffici comunali coinvolti nel procedimento unico in materia di insediamenti produttivi (con lURP, con l'ufficio Commercio, e con il Protocollo Generale) ;
d) ricerca nell'archivio mediante una pluralità di chiavi di ricerca (soggetto richiedente, tipologia, data di ricezione, ecc.)
e) stampa modulistica e pro-memoria adempimenti necessari per concludere il procedimento.

 
Art. 9 (Accesso all'archivio informatico)

1. E' consentito a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico della Struttura e dello Sportello Unico, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti : gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi ; le istanze di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso ; la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti ; le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti ;
 
2. Il Comune, entro un anno dell'entro un anno dell'entrata in vigore del presente regolamento, consentirà l'accesso alle relative informazioni anche tramite la rete Internet. In tale caso verranno riportate le misure adeguate, in rapporto allo sviluppo delle tecnologie, per garantire la sicurezza dell'ambiente di base e applicativo e l'individuazione certa del personale che interagisce con il sistema informatico. Oltre al prodotto specifico per la costituzione della relativa banca dati, la Struttura e lo Sportello Unico utilizzeranno prodotti standards di mercato che garantiscono l'interscambio di dati e testi con le altre amministrazioni. Cureranno inoltre direttamente, in raccordo con gli altri Enti, l'informazione e la comunicazione attraverso uno specifico sito Internet che funga anche da sistema di ingresso e di guida per gli imprenditori verso punti informativi presenti in rete.
 
3. L'accesso all'archivio informatico deve in ogni caso garantire il rispetto della normativa in materia di privacy ed in materia di accesso ai documenti amministrativi.

 
Art. 10 (Procedimento)

1. Il procedimento può essere semplificato, o mediante autocertificazione.
 
2. Nei primo caso è regolato dalle disposizioni previste ai sensi del capo II di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 447/98. Nel secondo caso è regolato ai sensi del capo III, di cui agli artt. 6,7 e 8 del medesimo D.P.R..
 
3. Nel caso di procedura mediante autocertificazione, l'ufficio dello Sportello Unico pubblica all'albo pretorio la notizia dell'avvenuta immissione della domanda nell'archivio informatico il giorno stesso dell'acquisizione ; entro le successive 48 ore lavorative l'ufficio dello Sportello Unico fornisce all'U.R.P. i dati perché questo provveda a pubblicare la notizia nel sito Internet comunale.
 
4. l'avvio del procedimento avviene mediante istanza di parte. Questa viene acquisita al protocollo generale e trasmessa senza ritardo all'ufficio dello Sportello Unico, che procede immediatamente all'immissione della domanda nella procedura informatica, creando la scheda della pratica relativa.
 
5. Tutti i termini previsti dal D.P.R. n. 447 del 20.10.1998 decorrono dalla data di immissione della domanda nella procedura informatica.
 
6. E' previsto un archivio speciale per i casi di procedimenti sanzionatori nei confronti di soggetti che, avvalendosi del sistema dell'autocertificazione, hanno dichiarato il falso. Il procedimento sanzionatorio avrà un proprio numero di pratica e una propria data di avvio, e dovrà essere collegato informaticamente alla pratica da cui è scaturita l'autorizzazione

 
Art. 11 (Collaudo)

1. Nelle procedure di collaudo ai sensi del capo IV, art. 9, dell D.P.R. n.447/98, lo Sportello Unico partecipa con tecnici del comune o avvalendosi di personale delle altre amministrazioni competenti. Nel caso di collaudo effettuato direttamente a cura dell'impresa, per infruttuoso decorso del termine prescritto, è comunque opportuno effettuare controlli successivi, senza preavviso.

 
Art. 12 (Erogazione del servizio tra enti locali associati)

1. Mediante apposita convenzione con altri Enti Locali e/o con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura territoriale, il servizio Sportello Unico per le attività produttive può essere erogato in forma associata a livello comprensoriale, ai sensi dell'art. 24 del dlgs112/98 e dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 447/98.
 
2. In tal caso il presente Regolamento costituirà parte integrante della suddetta convenzione e l'organico dello Sportello Unico sarà incrementato delle unità operative e del personale indicato nella convenzione dagli Enti sottoscrittori.
 
3. La suddetta convenzione regolamenterà le modalità di collaborazione e scambi di informazione tra gli Enti nonché la gestione finanziaria, strumentale e delle risorse umane, inerenti l'attività dello Sportello Unico erogativo del servizio tra gli Enti associati.

 
Art. 13 (Informazione e promozione)

1. Lo Sportello Unico esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, alivello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata, a tale scopo, una raccolta di leggi, regolamenti circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.
 
2. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo sportello pone in essere, direttamente ed in collaborazione con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

 
Art. 14 (Sanzioni)

1. La falsità di eventuali autocertificazioni, prodotte a corredo delle istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione finale ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 403/98.
 
2. Lo Sportello Unico ha facoltà di esprimere controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, senza peraltro aggravare il procedimento amministrativo.
 
3. E' costituito un particolare archivio per i casi di procedimenti sanzionatori, collegato in via informatica alla pratica della richiesta di autorizzazione

 
Art. 15 (Tariffe)

1. I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
 
2. Gli utenti si faranno carico altresì di ogni e qualsivoglia spese determinate da eventuali consulenze esterne per professionalità non presenti nell'Ente, qualora la prestazione d'opera rese sono necessarie per la definizione del procedimento posto in essere.
 
3. Gli stessi tuttavia avranno la facoltà - per le necessità di cui al precedente punto 2) di fornire consulenze e studi a loro cura e spese : in tale caso gli oneri previsti dal citato punto 2) non saranno applicati a loro carico.

 
Art. 16 (Pubblicità del regolamento)

1. Al presente regolamento deve essere assicurata amplia pubblicità.
 
2. Copia dello stesso deve inoltre essere tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

 
Art. 17 (Rinvio alle norme generali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di insediamenti produttivi ( D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e D.P.R. 20.10.1998, n. 447), alla legge 8 giugno 1990, n. 142, alla legge 07.08.1990 n. 241, al D. Lgs. 03.02.1993, n. 29, alla legge 15.05.1997, n. 127, ai regolamenti comunali sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, sulla tutela della privacy ed al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre alle ulteriori norme comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre alle ulteriori norme giuridiche vigenti, in quanto applicabili.

 
Art. 18 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento - munito degli estremi di pubblicazione ed approvazione - entra in vigore dopo la ripubblicazione per giorni quindici consecutivi da effettuarsi dopo l'esperito controllo favorevole sulla legittimità da parte del competente organo regionale di controllo.