Il Responsabile del procedimento (art. 6. Legge 241/90):

  • Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanzaione del provvedimento;
  • Accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  • Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14;
  • Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  • Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
  • Il Responsabile del procedimento
    (Capo , art. - Regolamento comunale sul funzionamento della struttura unica)

     

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