Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio 2025, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’ apposito modello di opzione dovrà pervenire al Comune per posta ordinaria (cartacea) o per posta elettronica all’indirizzo comune.ciromarina@asmepec.it anche non certificata all’indirizzo elettorale@comune.ciromarina.kr.it
Tipo documento | Dataset , |
Numero e data | n. del |
Data di pubblicazione | Aprile 15, 2025 |
Oggetto | Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Elettori temporaneamente residenti all'estero. |
Formati | |
Licenze | licenza aperta |